il 07/07/2008, 22:51
hai ragione, con iscrizione asi intendevo il certificato di identità che si consegue dopo esame della commisione asi.
per l'attestato di storicità basta la visita del commissario del club affiliato asi al quale sei OBBLIGATO ad iscriverti per ottenere l'attestato. l'elenco non è pubblicato (come direbbe la legge e sucessive circolari esplicative...), ma mi risulta che mica qualsiasi veicolo diventi di interesse storico solo per avere più di 20 anni.
# Attestato di storicità
Documento che consente di ottenere il trattamento previsto dagli art. 60 del Codice della Strada e 215 del suo regolamento, l'esenzione dal pagamento della tassa di possesso si sensi dell'art. 5 del DL 30/12/82 convertito in Legge 28/2/83 n. 53 e successive modifiche, nonché il particolare trattamento assicurativo (se richiesto dalle Compagnie di Assicurazioni) e per le pratiche di sdoganamento.Viene rilasciato anche ad probationem ai sensi dell'art. 63 commi 2 e 3 della Legge 342/2000 a tutti i veicoli costruiti da oltre venti anni purchè dotati di:
* carrozzeria e/o telaistica conforme all'originale;
* motore del tipo montato in origine dal costruttore o compatibile;
* interni/selleria decorosi.
# Certificato d'identità
Documento di riconoscimento dell'autoveicolo, indicante la sua datazione e classificazione secondo il Regolamento Tecnico FIVA. Consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario nazionale ASI e il rilascio della Carta d'Identità FIVA, nonché il particolare trattamento assicurativo. Viene rilasciato a tutti gli autoveicoli costruiti da oltre venti anni.
Il Certificato d'Identità consiste in un documento contenente la fotografia, i dati identificativi dell'autoveicolo, la classificazione, la descrizione delle eventuali difformità riscontrate e, se necessario, la storia dell'autoveicolo. Concederà altresì in uso una TARGA corrispondente al documento.
# LEGGE 342/2000 Art. 63.(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
1. i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
2. i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
3. i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
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mauro
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