il 14/12/2007, 11:41
La legge prevede, a partire dal 10 dicembre 2000, la riduzione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) per i veicoli storici.
Occorre distinguere due tipi di veicoli storici: quelli ultratrentennali e quelli ultraventennali.
Veicoli ultratrentennali
Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
- costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato)
- non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni
L'imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.) è ridotta a 51,65 euro per gli autoveicoli storici e a 25,82 euro per i motoveicoli storici.
Si precisa che la provincia di Bologna ha arrotondato gli importi a 51,00 euro per gli autoveicoli e a 25,00 euro per i motoveicoli.
Per godere di tale riduzione, è sufficiente che, l'interessato richieda espressamente sulla nota di formalità "l'esenzione I.P.T. di cui all'art.63, comma 4, della L. 342/2000".
Veicoli ultraventennali
Sono considerati veicoli storici ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico con le seguenti caratteristiche:
- costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato)
- non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni
Anche per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico - da individuare annualmente con proprie determinazioni dall'ASI (Automotoclub Storico Italiano) e dall'FMI (Federazione Motociclistica Italiana), è prevista la riduzione dell'imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.) nella misura di 51,65 euro per gli autoveicoli storici e di 25,82 euro per i motoveicoli storici.
Tuttavia, per godere della riduzione, l'interessato, oltre a richiedere espressamente sulla nota di formalità "l'esenzione I.P.T. di cui all'art.63, comma 4, della L. 342/2000", deve anche presentare per gli autoveicoli l'attestazione A.S.I..
Nota bene:
la Provincia di Savona, al posto della attestazione A.S.I., consente all'interessato di presentare un'autodichiarazione in base alla quale viene concesso il beneficio.
Per i motocicli è invece sufficiente che essi siano ricompresi nell'apposito elenco di motoveicoli storici della FMI.
Attenzione
La riduzione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione dal 1° gennaio 2003 si applica anche agli atti che riguardano le autovetture e i motoveicoli ultraventennali, destinati al trasporto di persone ad uso privato, che sono intestati ai residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano.
Art. 63.
(Tasse automobilistiche per particolari
categorie di veicoli)
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall’Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L’esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall’ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l’accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l’imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.
Andrea