


quote:in pratica da quanto ho capito il 130 lo devi fare promiscuo Ola! da max
Salve, ho una vettura omologata come autocarro, vorrei cortesemente sapere se è possibile trasportare bambini sotto i 12 anni e nel caso si venga fermati in circostanze che sono al di fuori del normale utilizzo degli autocarri, quali possono essere le sanzioni a cui si può andare incontro. Grazie della cortese attenzione. Umberto In relazione all’art. 54 – comma 1 – lettera d – del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada), sono definiti autocarri i veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse. Basta questo inciso per evidenziare che se, sulla carta di circolazione del veicolo, lo stesso è classificato come autocarro, tale veicolo può essere adibito al solo trasporto di cose ed a bordo può avere le sole persone addette al loro uso o al loro trasporto. Alla precedente lettera c, dello stesso articolo e comma, vengono definiti autoveicoli per trasporto promiscuo i veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. destinati al trasporto di persone e cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente. Trattandosi di autocarri (così è scritto sulla carta di circolazione), e non autoveicoli per trasporto promiscuo, esaminiamo l’art. 82 del D.Lgs. 285/92 (destinazione ed uso dei veicoli) e leggiamo che per destinazione del veicolo si intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche (se è, come è, autocarro deve essere usato come tale) e per uso si intende la sua utilizzazione economica (se è per uso proprio si devono trasportare le cose di proprietà). Il numero dei passeggeri indicato sulla carta di circolazione, che devono sedere nella cabina dell’autocarro, si riferisce, sempre e solo, alle persone addette al trasporto delle cose, come citato in precedenza. Non siamo dell’opinione che i bambini al di sotto dei dodici anni possano essere considerati come addetti al trasporto delle merci, e non dobbiamo mai cessare di tenere in considerazione quanto evidenziato al primo periodo della presente risposta. La sanzione prevista dall’art. 82 – 8° comma – del D.Lgs. 285/92 è di € 68,25 e, a detta sanzione amministrativa, consegue la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi.




quote:ecco qua, in itaglia la legalità è un'opinione.... sarebbe bello sapere cosa si può fare e cosa no, stiamo parlando di autocarri, non di bioetica sulla fecondazione assistita..... saluti rasù
Non siamo dell’opinione che i bambini al di sotto dei dodici anni possano essere considerati come addetti al trasporto delle merci


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