Dopo un bel pò di tempo inserisco le circolari che disciplinano la rimozione dei sedili ad accezione di quello del conducente:
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 41
CIRCOLARE N. 56/96
Prot. n. 1272/4110(0) - D.C. IV n. A032 del 24 aprile 1996
OGGETTO: Numero di posti delle autovetture e degli autoveicoli per trasporto promiscuo
(veicoli di categoria M1)
Il D.M. 16.1.1995, n. 94 riporta nell'allegato I la lista delle nuove caratteristiche costruttive essenziali dei veicoli, che sostituiscono le equivalenti caratteristiche di cui all'art. 225 del Regolamento di Esecuzione del Codice della strada abrogato.
Tra le voci che compaiono nel citato allegato figura il "numero massimo ammissibile di posti", che sostituirà, nelle carte di circolazione degli autoveicoli, l'equivalente voce "numero totale di posti".
Il significato della nuova formulazione va ricercato nella espressione di volontà del legislatore che fissa solo un limite massimo di posti da non superare, garantendo nel contempo la facoltà di poter liberamente agire sulla disposizione interna degli autoveicoli di cui trattasi.
Pertanto il numero di posti riportato nella carta di circolazione va inteso quale numero massimo ammissibile di posti ed è riconosciuta all'utenza la facoltà di rimuovere uno o più sedili, con l'eccezione di quelli costituenti la prima fila.
Resta salvo quanto già disposto dalle norme in vigore in relazione al trasporto di bagagli o merci su veicoli di cui all'oggetto.
IL DIRETTORE GENERALE
dr. Giorgio Berruti
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Segreteria Direttore Centrale
Prot. n. 1017/DC1 - D.C. IV n. B107 del 3 dicembre 1997
OGGETTO: Numero dei posti delle autovetture e degli autoveicoli per trasporto promiscuo
(veicoli di categoria M1).
Si fa riferimento alla circolare D.G. n. 56/96 - D.C. IV n. A032 del 24.4.1996, che si allega per comodità di consultazione, con la quale è stata riconosciuta alla utenza delle autovetture e degli autoveicoli per trasporto promiscuo (veicoli di categoria M1), la facoltà di rimuovere uno o più sedili, con l'eccezione di quelli costituenti la prima fila.
A causa dell'attuale tendenza del mercato, che si sta orientando verso autoveicoli di dimensioni contenute in grado di assicurare un'ampia versatilità di impiego, che prevede occasionalmente l'utilizzo per il trasporto di cose proprie (comprese quelle legate alle esigenze dell'utenza per il tempo libero), le associazioni di categoria dei costruttori hanno chiesto di estendere la facoltà di rimozione anche al sedile posto al fianco del conducente.
Riconosciuta la ammissibilità della richiesta, che non contrasta con la normativa vigente, si esprime parere favorevole all'accoglimento della stessa a condizione che sia garantita la sicurezza della guida.
Il carico, pertanto, dovrà essere sistemato a cura del conducente in modo tale che non subisca spostamenti durante la marcia del veicolo, non limiti il campo di visibilità e la manovrabilità dei comandi.
Il numero di posti anteriori riportati nella carta di circolazione, deve intendersi quale numero massimo.
IL DIRETTORE CENTRALE
dr. ing. Tullio D'Ulisse

... già in astinenza di deserto....

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