Non ricordo dove l'ho pescato...
E’ vero che tutti gli autocarri non possono circolare la domenica?
E’ assolutamente falso. Le limitazioni al traffico nei giorni festivi degli autocarri o di altre tipologie
di veicoli rappresentano un’eccezione legata a situazioni contingenti (particolari festività, periodo
delle ferie, ecc) e non la regola. Il CdS all’art. 5 comma 1 dice: “Il Ministro dei Lavori Pubblici può
impartire ai Prefetti e agli enti proprietari delle strade l’applicazione di limitazioni al traffico di
determinate categorie di veicoli.... I Prefetti, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con
apposito calendario da emanarsi con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, possono vietare la
circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose”. Giova ricordare che tali limitazioni riguardano
normalmente gli autocarri, autotreni e autoarticolati con massa totale superiore a 7,5 tonnellate.
Quindi gli autocarri leggeri, sia quelli sino a 35 quintali, sia quelli sino a 60 quintali, possono
circolare regolarmente. Va altresì chiarito che le limitazioni alla circolazione debbono comunque
essere stabilite con un preciso decreto (da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale) che compete al
Ministro dei Lavori Pubblici, per la validità sull’intero territorio nazionale, e in delega ai Prefetti
per le singole zone di competenza.
Un privato può utilizzare il proprio autocarro per andare in vacanza con la famiglia (ad
esempio a sciare)?
Nessuna norma lo proibisce in quanto il privato effettua un trasporto di ”cose proprie” per le quali,
secondo gli art. 82 e 83 del CdS, non è richiesta (per gli autocarri con massa inferiore a 60 quintali)
alcuna licenza o autorizzazione al trasporto. Ovviamente non occorre alcuna autorizzazione ancor
più se il veicolo viaggia “vuoto”.
Quali sono gli aspetti importanti dell’art. 82 del CdS che possono ingenerare dubbi?
L’art 82 del CdS, al comma 6, dice che “previa autorizzazione della Direzione Generale M.C.T.C.
gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone;
l’autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del Prefetto”. Come già sottolineato tale
autorizzazione è richiesta se si intende trasportare dei passeggeri sul cassone (piano di carico) del
veicolo e non può fare riferimento alle persone presenti in cabina. Infatti lo stesso art. 82 del CdS al
successivo comma 8 dice che “chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o un uso diversi da
quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto ad una sanzione amministrativa....., ecc, ecc”.
Ma poiché sulla carta di circolazione è chiaramente indicato il numero dei passeggeri ospitabili in
cabina, evidentemente non può esserci violazione se tali passeggeri sono nel numero indicato dalla
carta di circolazione e occupano i sedili a tale scopo previsti.
Quali sono gli aspetti importanti dell’art. 83 CdS con particolare riferimento al precedente
art. 82?
L’art. 83 del CdS al comma 2 dice che “la carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina di
trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della apposita licenza d’esercizio. Sulla
carta di circolazione debbono essere riportati gli estremi di tale licenza. Ma le disposizioni di tale
legge non si applicano ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 6
tonnellate” Da ciò si deduce che per gli autocarri leggeri (sino a 35 quintali, ovvero 3,5 tonnellate)
non è richiesta alcuna licenza o autorizzazione al trasporto di cose proprie.
Ed ecco, a completamento, alcune significative decisioni di Prefetti e Pretori che avallano
quanto detto:
- 12/01/1994 - il Prefetto di Bologna annulla il verbale della Compagnia Carabinieri di
Bologna per autocarro con passeggero a bordo (ospitato in cabina - ndr) con la seguente
motivazione: “l’infrazione è insussistente in quanto ai sensi dell’art 83/2 del CdS le
disposizioni della legge 6/6/74 non si applicano ai veicoli non superiori a 6 tonnellate”.

Niente è per caso...
Niente è per caso...