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Gomme, Nullaosta & co.

Polizze RC-Auto, omologazioni, trasformazioni

Messaggioil 04/04/2004, 14:17

Riporto fedelmente una circolare Ministeriale che definirei molto interessante. L'ho trovata su Fuoristrada.it, ma credo che interessi parecchio anche noi.

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 43
CIRCOLARE N: 94/96

Prot. n. 2095/4360(C) - D.C. IV n. A060

OGGETTO: Pneumatici per equipaggiamento dei veicoli. Veicoli circolanti: ammissibilità di pneumatici diversi dai tipi con i quali i veicoli sono stati omologati.

A scioglimento della riserva di ulteriori istruzioni, prospettata nella circolare n. 3838/4360(7), del 18 ottobre 1995 (1), di pari oggetto, preso atto della esperienza acquisita nel settore, con la presente si dispone al riguardo quanto segue, fatto salvo quanto già espresso con la circolare D.G. n. 103/95 (2), D.G. n. 104/95 (3) e D.G. n. 105/95 del 31.5.1995 (4).
Qualora il veicolo venga equipaggiato con un tipo di pneumatico in alternativa, la cui ammissibilità sia stata riconosciuta successivamente alla omologazione (e risulta quindi da atto ufficiale della Amministrazione ovvero dalla memoria meccanografica, ma non è attestata sulla carta di circolazione), a richiesta degli interessati potrà procedersi all'aggiornamento della carta stessa senza visita e prova (tariffa 2.2).
In tutti gli altri casi dovrà allegarsi alla domanda il nulla-osta della Casa costruttrice del veicolo, da individuare con il numero di telaio o attraverso la sigla completa del tipo; tale dichiarazione è finalizzata a conseguire la garanzia della compatibilità dei pneumatici con l'assetto statico e dinamico degli assi e delle sospensioni.
In sede di visita e prova sarà verificato:
che le dimensioni massime di ingombro del veicolo permangono invariate. Si precisa al riguardo che è ammesso l'utilizzo di pneumatici con larghezza della sezione maggiore, purchè non fuoriescano dalla carrozzeria; non è consentita l'applicazione di bandelle copriruota;
che la circonferenza di rotolamento non differisca di +/- 5% da quella ammessa in sede di omologazione o approvazione del veicolo;
che il diametro del cerchio di callettamento non sia inferiore a quello ammesso in sede di omologazione o approvazione del veicolo. Per i veicoli diversi dalla categoria M3 ed N3 è ammessa anche una tolleranza negativa massima del 10%.
che l'indice di carico ed il codice di velocità siano compatibili con i relativi dati di omologazione del veicolo, richiamati nel nulla-osta sopra citato.
La citata circolare n. 3838/4360(7)(1) è sostituita dalla presente.

Roma, 20 giugno 1996

p. IL DIRETTORE CENTRALE
IL VICE DIRETTORE CENTRALE
dr.ing. Mario Sante De Angelis

Ci sono alcuni passaggi molto significativi che ho evidenziato in grassetto e di cui penso sia utile discutere inmaniera approfondita.

1) Nel primo passaggio evidenziato si legge che se io monto degli pneumatici di misura differente rispetto a quelli trascritti sulla mia carta di circolazione, potrà procedersi all'aggiornamento della carta stessa senza visita e prova (tariffa 2.2) tutte quelle volte che l'ammissibilità sia stata riconosciuta successivamente alla omologazione (e risulta quindi da atto ufficiale della Amministrazione ovvero dalla memoria meccanografica, ma non è attestata sulla carta di circolazione). Bene: secondo la mia interpretazione nel concetti di atto ufficiale della Amministrazione e memoria meccanografica rientrano tranquillamente queste due situazioni: a) la Casa Madre ha omologato vetture identiche alla nostra con gommature differenti o alternative; b) qualcuno ha ottenuto, tramite la triade nullaosta-visita-prova, l'omologazione di quella tal misura su un veicolo identico (per numero di omologazione) al nostro.

Sicchè, in soldoni e per fare un esempio: nel caso a) coloro che sul Defender portassero le sole 205/16 e le 7.50-16, potrebbero ottenere d'ufficio anche le 235/85-16 e le 265/75-16; nel caso b) io potrei omologare senza visita le mie 255/85-16 se scovassi presso la MCTC (e dunque fra i suoi atti ufficiali o nella sua memoria meccanografica) un veicolo identico al mio (per numero di omologazione) che abia passato l'omologazione per quella misura.

NON MALE!

2) Nel secondo gruppo di passaggi evidenziati (relativi alle omologazioni ex sè considerate, dunque da ottenersi mediante la triade famosa), si scoprono una serie di cose interessanti. si possono omologare gommatura che abbiano una circonferenza di rotolamento (NON si parla di diametro) diversa di un +/- 5% rispetto a quella ammessa in sede di omologazione o approvazione del veicolo. Innanzitutto dobbiamo fare i calcoli NON sul diametro della gomma, ma sulla sua circonferenza di rotolamento; in seocndo luogo siccome il calcolo viene fatto sulle misure ammesse in sede di omologazione/approvazione del veicolo dobbiamo scordarci l'effetto omologativo a cascata (ossia: oggi omologo una gomam +5% e domani omologo una gomma +5% rispetto a quella precedentemente omologata), in quanto si fa chiaro riferimento alle solo misure originarie. Con riguardo al cerchio si stabilisce che non debba essere di diametro inferiore, ma si lascia aperta la possibilità di aumentarlo, pur mantenendosi nei limiti di quanto imposto per la circonferenza di rotolamento.

Ancora: otteniamo una specificazione chiara di quelli che saranno i controlli in caso di omologazione con visita-prova. In particolare: è ammesso l'utilizzo di pneumatici con larghezza della sezione maggiore, purchè non fuoriescano dalla carrozzeria; non è consentita l'applicazione di bandelle copriruota. Ecco che ritorna lo spauracchio del filo a piombo per controllare la sporgenza della gomma dai parafanghini (anche se ho notizie di scarsa voglia di controllare in sede di visita-prova...).

Credo siano notizie interessanti e che meritano un dibattito approfondito ;-D
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