Babbano ha scritto: passare da una range ad un pick-up è un downgrade decisamente importante a livello di confort e qualità
Prova il ranger raptor prima di parlare... non ha nulla a che vedere col ranger normale
Babbano ha scritto: passare da una range ad un pick-up è un downgrade decisamente importante a livello di confort e qualità
Mi sembra che in quella discussione si parli di autocarro NON uso PROPRIO. Quindi un’altra storia.4x4xFar ha scritto:Passare da una Vogue a quello è pura follia, dal mio punto di vista.
E come ti hanno già detto poi, è solo autocarro.
In quesa discussione trovi tutto quello che è già stato detto sugli autocarri: https://www.africaland.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=114974&hilit=autocarro
Del danno motore meglio parlarne con Simone Galli...fanfango ha scritto:ps: cosa dice il tuo amico Scarfò riguardo al danno??
Come lo giustifica??
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Il tema è perfettamente sviscerato su http://www.vallistore.com
Nessuna limitazione, ovviamente pagando con l’IVA, pagando in pieno l’assicurazione e immatricola solo come USO PROPRIO
Del danno motore meglio parlarne con Simone Galli...
Ovviamente ne ho parlato con entrambi.
L’articolo di Legge è piuttosto chiaro direi. Mi sembra (uso il condizionale) che si faccia confusione tra 3 diverse immatricolazioni.fanfango ha scritto:Il tema è perfettamente sviscerato su http://www.vallistore.com
Nessuna limitazione, ovviamente pagando con l’IVA, pagando in pieno l’assicurazione e immatricola solo come USO PROPRIO
sbagli alla grande, purtroppo!
Che è capitato spesso!fanfango ha scritto:Del danno motore meglio parlarne con Simone Galli...
Ovviamente ne ho parlato con entrambi.
eee...che dicono??
Conciaossa ha scritto:Assicurazione autocarro uso privato
Con l’autocarro per uso privato (conto proprio) c’è la possibilità di utilizzo del veicolo senza limitazioni di orario, quindi anche nei giorni della settimana non lavorativi, e si possono trasportare persone.
L’assicurazione, quindi, può essere più alta di quella dedicata agli autocarri per uso professionale in conto terzi.
Conciaossa ha scritto:Mi sembra che in quella discussione si parli di autocarro NON uso PROPRIO. Quindi un’altra storia.4x4xFar ha scritto:Passare da una Vogue a quello è pura follia, dal mio punto di vista.
E come ti hanno già detto poi, è solo autocarro.
In quesa discussione trovi tutto quello che è già stato detto sugli autocarri: https://www.africaland.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=114974&hilit=autocarro
Il tema è perfettamente sviscerato su http://www.vallistore.com
Nessuna limitazione, ovviamente pagando con l’IVA, pagando in pieno l’assicurazione e immatricola solo come USO PROPRIO

Non mi fido più.fanfango ha scritto:comunque,
se con 15k te la cavi con motore nuovo.....valuta anche questa strada, e per altri 150k km (ovvero...quanto?? 8-10 anni, giusto?) sei a posto
La Cassazione che riporti parla di autocarro immatricolato per USO TRASPORTO COSE che invece veniva destinato al trasporto di persone...fanfango ha scritto:il link al sito Vallistore comincia già con il piede sbagliato, identificando malamente la distinzione tra “uso proprio” e “uso di terzi”:
1) per quanto riguarda la distinzione di uso "proprio" e "di terzi", questa è normata dalla Legge 6 giugno 1974 n° 298. Leggendola è evidente la differenza tra le due situazioni, e si riferisce chiaramente ad attività commerciali, di cui "Il trasporto di merci su strada in conto proprio costituisce attività di carattere complementare ed accessorio ad altra attività (detta principale), la quale non necessariamente deve essere di natura economica". Quindi una eventuale difesa o meglio sostenimento della tesi per la quale "con l'autocarro N1 ad uso proprio ci faccio ciò che voglio" basandosi sulla definizione di "uso proprio" la vedo quantomeno labile, poichè si cerca di sposta il focus della Legge 298 dalla attività commerciale alla quale è diretta ad una attività (il trasporto di cose proprie: bici, go kart, ecc ecc) alla quale la Legge NON si riferisce. Quindi autocarro "uso proprio", significa " Sulla base dell'art. 31 della legge 298/74, il trasporto di cose in c/proprio è inteso come il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, per esigenze proprie quando concorrano tutte le seguenti condizioni:
1 - DISPONIBILITA' DEI VEICOLI: il trasporto avvenga con mezzi di proprietà, o in usufrutto, locazione con facoltà di compera (leasing) o acquisto con patto di riservato dominio;
2 - GUIDA DEI VEICOLI: la guida deve essere effettuata direttamente dal proprietario o da lavoratori da questo dipendenti (1);
3 - ATTIVITA' PRINCIPALE: il trasporto non deve costituire attività economicamente prevalente, ma essere complementare ed accessoria rispetto all'attività principale (2);
4 - MERCI: le merci trasportate devono appartenere all'esercente o essere da questi prodotte o vendute, trasformate, tenute in deposito, anche con mandato a vendere o acquistare.
2) qui l’errore a mio modesto parere più grossolano, l’apoteosi delle castronerie: cio che è riportato a pag 4: “La categoria dell’AUTOCARRO USO PROPRIO fino all’anno 1999 non esisteva, anche l’AUTOCARRO LEGGERO era inteso come veicolo commerciale con un massimo di tre (3) posti a sedere incluso il conducente. Per regolarizzare la promiscuità di utilizzo del nostro AUTOCARRO LEGGERO prima dell’anno 2000 esisteva la categoria del “VEICOLO ADIBITO AD USO PROMISCUO”. In concomitanza dell’EURO e del nostro ingresso in Europa, è stata introdotta la categoria del VEICOLO REGISTRATO USO PROPRIO tutt’oggi in corso di validità. Tale registrazione ha abrogato e sostituito la registrazione del VEICOLO ADIBITO AD USO PROMISCUO ed è il tipo di registrazione che ci governerà nella promiscuità tra uso personale e uso lavorativo del veicolo. “
Questo è palesemente FALSO.
La scomparsa della categoria “uso promiscuo” ha comportato solo ed esclusivamente questi cambiamenti: nel 1998 è stata soppressa la categoria dei veicoli destinati ad uso "PROMISCUO"; infatti gli autoveicoli della categoria M1 (autoveicoli per il trasporto di persone), per effetto della Direttiva n° 98/14/CE a partire dal 1° ottobre 1998 non potranno più essere classificati "per trasporto promiscuo" , in quanto tale categoria non è stata riconosciuta dalla normativa comunitaria (Circ. Ministero dell’Interno n° 300/A/43928/105/27). Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione con la circolare prot. n.1927/FP3 del 14 dicembre 1999 nel ribadire l’idoneità, dal punto di vista tecnico, dei veicoli della categoria M1 anche al trasporto di cose, ha ritenuto che in tale categoria immatricolata per trasporto di persone, sia assorbita la categoria degli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all’articolo 54, comma 1° lettera "C" del Codice della Strada
QUINDI I PROMISCUI SONO CONFERITI NELLA CATEGORIA M1 OVVERO AUTOVETTURE E NON GIA’ IN QUELLA N1, AUTOCARRI !!
Se non fosse abbastanza, questo concetto è stato ribadito più volte:
1) ( Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno con la nota n. 300/A/1/34115/108/68 del 6 agosto 2004) : “La scomparsa da qualche tempo della categoria di veicoli per il trasporto promiscuo (cioè per il trasporto non contemporaneo di persone e di cose) ha determinato in sede europea l'assimilazione di tali mezzi alla categoria delle autovettura (M1) per privilegiare la destinazione d'uso del trasporto di persone, e non quella degli autocarri (N1): quest'ultima non consente il trasporto di persone (tranne coloro che sono addetti al carico e allo scarico delle merci e nel numero massimo fissato dalla carta di circolazione), la prima invece consente il trasporto di cose, sia pure nel rispetto delle regole di carico del mezzo ed in modo da tutelare l'incolumità dei soggetti trasportanti.” OVVERO: anche le autovetture possono trasportare cose e merci (prima, sembrerà illogico ma è vero….ciò era vietato, OVVERO dovevi avere la omologazione “promiscuo”)
2) Successivamente “La medesima linea interpretativa è stata successivamente ribadita dallo stesso Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza con la circolare n. 300/A/1/52739/109/123/3/4 del 14 luglio 2006, laddove nel commentare le nuove disposizioni relative all’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini sugli autoveicoli, entrate in vigore per effetto dell’attuazione della direttiva 2003/20/CE (che modifica la direttiva 91/671/CEE) operata con il decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 150; nell’evidenziare che, conformemente alla regolamentazione generale europea, tale disciplina riguarda anche il trasporto dei bambini sugli autocarri di cui alle categorie internazionali N1 (autocarri leggeri), N2 ed N3 (veicoli commerciali pesanti per trasporto di cose); ha rimarcato che tale previsione, tuttavia, deve essere posta in relazione con l’art. 54, comma 1, lettera d), e con l’art. 82 del Codice della Strada «che, a bordo degli autocarri, consentono la presenza soltanto delle persone addette all’uso o al trasporto di cose, con la conseguenza che, salvo residuali ipotesi di minori lecitamente impiegati in attività lavorative complementari al trasporto, i bambini non possono prendere, di norma, posto su tali veicoli».
3) Ultimo, il Provvedimento 6 dicembre 2006 dell’Agenzia delle Entrate (G.U. n. 289 del 13/12/2006), recante: «Individuazione dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone, ai sensi dell'articolo 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», sono stati individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone.
Quindi concludendo: gli autocarri che rientrano nel Provvedimento 6 dicembre 2006 dell’Agenzia delle Entrate (G.U. n. 289 del 13/12/2006) possono stare sereni, per gli altri quantomeno la situazione non è per niente chiara ed appellarsi “all’uso proprio” non risolve la questione
A rimarcare ulteriormente la questione ci ha pensato l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che il 7 luglio 2010 con 21320 ha provveduto a sanzionare Mitsubishi per pubblicità ingannevole, per aver indotto i potenziali clienti a pensare che il pick up immatricolato N1 potesse essere usato come un autoveicolo M1.
Stessa sorte è toccata a Toyota nel 2011 con il provvedimento n° 22209: http://www.carlorienzi.it/wp-content/up ... nevole.pdf, a Mazda (provvedimento n° 22208), e a Tata (provvedimento n° 22319 pubblicato sul bollettino 16/2011 dell’ Agcm).
Sentenza della Cassazione, annullamento provvedimento giudice di pace:
http://www.rivistagiuridica.aci.it/file ... 885_02.pdf
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