l'orso ha scritto:Chiedevo solo di vederla scritta nero su bianco questa "legge", ma a quanto pare...
Ai fini della circolazione di tali mezzi, non sono peraltro richieste particolari formalità ed è quindi sufficiente tenere a
bordo la certificazione di iscrizione in uno dei Registri e la carta di circolazione riportante:
le generalità del proprietario;
la classificazione "veicolo di interesse storico e collezionistico";
la portata nulla per gli autocarri e i rimorchi e, per gli autobus, l'utilizzazione dei posti alle condizioni di cui sopra;
l'agganciamento per targa nel caso di complessi di veicoli.
Il punto 1.4 riguarda tutti gli autocarri. Il fatto che gli autocarri cd "leggeri" non necessitino di cronotachigrafo e tutti gli orpelli di legge, non li esclude dalla definizione di autocarro. Semplicemente non è necessario il cronotachigrafo nè per autocarro leggero, nè per autocarro leggero Asi (ovviamente non era necessario specificarlo, essendo una classificazione più ampia)