"informazioni adeguate ad una verifica preliminare sulla almeno apparente idoneità dei mezzi, tenuto conto anche delle condizioni di vetustà di essi, ad affrontare il percorso e sulla esperienza dei conducenti in relazione al tipo di percorso"
T.n.T. ha scritto:E' una roba all'italiana, ma io non ci vedo drammi....
Basta una liberatoria che sia la più specifica possibile, sui punti evidenziati dalla Corte (il partecipante dichiara di essere informato sul percorso e i suoi rischi, di essere pilota esperto e di avere la macchina in regola con il cds e in buono stato di manutenzione), e poi fai un'assicurazione specifica. Qualsiasi cosa succede dopo, o ti copre la liberatoria o l'assicurazione...
T.n.T. ha scritto:La liberatoria, come ha scritto G5X, serve a dimostrare che ti sei fatto parte in causa per fare ciò che chiede la Corte, ma non ti manleva dalla responsabilità. Tanto più se l'attività viene equiparata ad una pericolosa, l'organizzazione deve sincerarsi di minimizzare il rischio, prendendo tutte le precauzioni necessarie. Ma se anche lo facessi e non lo mettessi per iscirtto, non lo potresti dimostrare.
Nella causa in questione, se ci fosse la liberatoria non lo so, ma chi è stato condannato ha cercato di dimostrare che i partecipanti erano a conoscenza dei rischi, dicendo che dovevano esserlo per forza, visto che era un giro fuoristrada in montagna... e ovviamente questo nella pratica non basta
birrone ha scritto:Io prima di chiedermi quali siano le responsabilità dell'organizzatore, mi chiedo quali siano i requisiti perché una persona (o un gruppo di persone) possano essere definite "organizzatore" ai fini della responsabilità civile e penale.
Certo, se mi dichiaro come tale e mi faccio pagare per il servizio, sono un organizzatore. Ma se non mi faccio pagare, fino a che punto siamo un gruppo di persone indipendenti, ciascuno responsabile di sé stesso? Quale può essere il limite o "casus belli" che mi fa diventare un "legalmente" organizzatore?
Ciao.
Mauro
4x4xFar ha scritto: la giurisprudenza considera adesso il fuoristrada "attvità pericolosa" (art. 2050 c.c.)
roby65to ha scritto:Bisognerebbe anche sapere che tipo di raduno era e su quale tipo di percorso, un conto è un raduno, anche organizzato, su strade aperte al traffico automobilistico, rispettando il codice della strada, in pratica un percorso che chiunque avrebbe potuto fare in autonomia in qualsiasi momento, tipo via del Sale, Assietta, Sommeiller, ecc., un altro un raduno su percorsi normalmente chiusi, con difficoltà evidenti e passaggi potenzialmente pericolosi...
ci vorrebbe un avvocato con i controcazzi che dimostra che la sentenza e' una troiata, perche parte da un presupposto irreale e di impossibile realizzazione.
ma vabbe amen
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