D.M. 25-3-1996 n. 326Regolamento concernente prescrizioni tecniche per la protezione degli occupanti degli autocarri contro lo spostamento del carico. Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 1996, n. 144. D.M. 25 marzo 1996, n. 326 (1). Regolamento concernente prescrizioni tecniche per la protezione degli occupanti degli autocarri contro lo spostamento del carico.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 1996, n. 144.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada» come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, ed in particolare l'art. 71 che prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione siano emanate le prescrizioni tecniche afferenti alle caratteristiche costruttive e di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e l'art. 232 che attribuisce a detti decreti natura regolamentare; Visto l'art. 227 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» che individua nell'appendice V al titolo III le caratteristiche costruttive e funzionali oggetto di decreti del Ministro dei trasporti ed in particolare il punto «D», lettera g), dell'appendice citata: «Protezione contro lo spostamento del carico»; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 maggio 1995; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 4722 del 24 ottobre 1995); Adotta il seguente regolamento: 1. Prescrizioni generali. 1. Gli autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera d), del nuovo codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (2), debbono essere muniti di una cabina di guida separata dal vano destinato alla merce. 2. Qualora si tratti di autocarri con carrozzeria chiusa o furgone, che nel seguito verrà comunque denominata furgone, anche se derivati da autoveicoli in origine destinati ad usi diversi dal trasporto di cose, deve essere realizzata una separazione tra vano di guida e vano merce, fissata in modo solido ed inamovibile alla carrozzeria. 3. Le prescrizioni minime cui tale separazione deve rispondere sono dettate in relazione alla massa complessiva a pieno carico dei veicoli cui si riferiscono congiuntamente o in alternativa alle procedure di omologazione del tipo o di approvazione in unico esemplare.
Crivelli ha scritto:Landy79 anche la mia si mette e toglie in due minuti ma non è la velocità di montaggio la questione![]()
Zappi, conosco bene la normativa che citi ma è proprio perchè poi è uscita la norma citata da Norberto che mi sono posto il problema...
Tra l'altro al momento dell'acquisto (2003) sono stato io a chiederne il montaggio perchè in LR non ne sapevano nulla![]()
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