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multa colossale

Polizze RC-Auto, omologazioni, trasformazioni

Messaggioil 12/12/2003, 19:41

Salve ragazzi, oggi, la stradale, mi ha fatto una multa di 350 euro con tanto di ritiro del libretto di circolazione per i quattro fari montati sul portabagagli. Contestandomi l'atr.78 del codice della strada. Premetto che dieci gg fa avevo fatto la revisione classica che si fa ogni due anni con esito positivo nonostante avessi i fari supplementari. Qualcuno di voi sa o ha avuto esperienze similari tali da potermi dare qualche dritta per fare il ricorso? l'associazione dei consumatori mi ha indicato di fare ricorso con il giudice di pace e non direttamente al prefetto. Help..... AJOOOOO!!!!!
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giovipatane
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Messaggioil 31/08/2005, 19:29

Correggetemi se sbaglio, il affto di monatre dei fari supplementari e tenerli coperti non è sufficiente per essere al riparto da multe e/o contestazioni . Però ho letto un articolo su Auto & Fuoristrada di questo mese dove il propietario di un Pajero chiede espressamente cosa deve fare nel caso voglia montare dei fari supp. e gli viene risposto che non deve collaudarli. Possibile??? Luca Disco 300 tdi
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lrossinet
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Messaggioil 31/08/2005, 20:01

Certo, dimentichi che siamo in Italia? Ciao Roberto 300Tdi MY1995 205kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
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Messaggioil 01/09/2005, 10:21

Ciao Giovi io ho montato 4 fari da 100 sul tetto e devo ancora omologarli sul libretto, pero' il cetoc mi ha mandato l'autorizzazione per l'installazione, sia per il fari che per lo snorkel. Sono sincero visto quello che ti è capitato ora li faro' mettere a libretto anche se Roma poi non sono così fiscali, ma se dovessi andare da qualche parte non vorrei correre rischi inutili. L'unica cosa che mi ha frenato fin ora è la dichirazione di installazione a regola d'arte che non ho, perchè me li sono montati da solo. ciao Richy
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Messaggioil 01/09/2005, 12:17

per quanto riguarda la richiesta del nula osta da parte della casa madre (che non ti serve) leggi quello che stabilisce il sotto articolo (non ho capito bene quanti fari hai montato in tutto? poi ti trovo se riesco i cavilgi legali) Art. 236. - Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione (art. 78 C.s.). 1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge. 2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: a) la massa complessiva massima; b) la massa massima rimorchiabile; c) le masse massime sugli assi; d) il numero di assi; e) gli interassi; f) le carreggiate; g) gli sbalzi; h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente; i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; l) la potenza massima del motore; m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta. 3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata. 4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessità di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilità operative degli uffici stessi, nonché delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici. Robysas
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Messaggioil 01/09/2005, 12:54

questo articolo invece dice che tipologia esiste di fanali sui mezzi, ma non definiscie ne un limite o il posizionamento degli stessi sul veicolo, non riesco a ritrovare o l'art o il regolamento che indichi il numero esatto dei fanali che si montare sul mezzo, forze con il nuovo codice della strada questa limitazione è stata tolta Art. 151. Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi Ai fini del presente titolo si intende per: a. proiettore di profondita': il dispositivo che serve ad illuminare in profondita' la strada antistante il veicolo; b. proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare; c. proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere; d. proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia; e. indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra; f. segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione; g. dispositivo d'illuminazione della targa posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore; h. luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale; i. luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere piu' visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di forte nevicata in atto; l. luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione; m. luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro; n. luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio; o. catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo; p. pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli; p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli; p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l'avanti destinato a rendere piu' facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna; p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in prossimita' dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso e' in procinto di curvare; p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che puo' essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante; p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all'articolo 177; p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalita', sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica. Robysas
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Messaggioil 01/09/2005, 17:25

dico un ultima cosa quando capita queste al momento di un eventuale verbale e possibile ritiro, fatevi dire quale articolo si sta infrangendo ed in qula preciso punto si sta facendo questa violazione, leggete insieme all'agente quell'articolo e poi vedete se effettivamente ha ragione lui oppure no Robysas
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