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griglia su autocarri solo dal '96?

Polizze RC-Auto, omologazioni, trasformazioni

Messaggioil 29/05/2006, 20:06

dal sito vigileamico: Ringraziandovi in anticipo vorrei richiedere una spiaegazione sulle normative che riguardano la circolazione delle autovetture immatricolate autocarro 1 possono circolare anche nei giorni festivi 2 possono essere utilizzate da componenti della stessa famiglia 3 possono essere sprovviste della griglia di divisione etc. Etc. Tutto quello che potete dirmi in tal proposito... Grazie ancora marco. Torino A bordo degli autocarri, cioè i veicoli immatricolati per il trasporto di cose, possono essere trasportate soltanto le persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse, a prescindere dal giorno della settimana in cui il veicolo viene posto in circolazione. È necessario che sul veicolo siano trasportati esclusivamente coloro che utilizzeranno le cose trasportate oppure si adopereranno, a qualsiasi titolo, per il carico o lo scarico delle stesse. La protezione contro lo spostamento del carico è obbligatoria per gli autocarri immatricolati a partire dal 21 giugno 1996, data di pubblicazione del relativo regolamento, cioè il decreto ministeriale n. 326 del 25 marzo 1996. saluti rasù http://digilander.libero.it/ra.su
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Messaggioil 29/05/2006, 20:49

questo spiegherebbe perchè la mia quando era autocarro (trasformata nel 1987) ha passato più di una revisione senza griglia e senza che nessuno dicesse niente. Saluti. Roberto
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Messaggioil 29/05/2006, 21:02

quote:
La protezione contro lo spostamento del carico è obbligatoria per gli autocarri immatricolati a partire dal 21 giugno 1996, data di pubblicazione del relativo regolamento, cioè il decreto ministeriale n. 326 del 25 marzo 1996
Ma vale la data di prima immatricolazione o quelle di trasformazione?
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Messaggioil 29/05/2006, 22:50

allora tolgo il griglione dalla mia.. immatricolata autocarro nel 94.. nella risposta postata da rasu non è specificato se l'autocarro è intestato a persona fisica o ditta - che dovrebbe chiamarsi persona giuridica, ma non ne son certo
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Messaggioil 29/05/2006, 23:52

dovrebbe valere la data della trasformazione e non dovrebbe far differenza tra privati e ditte. Bisognerebbe solo avere il testo del decreto ministeriale per essere sicuri che non sia retroattivo. Saluti. Roberto
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Messaggioil 30/05/2006, 12:43

attenzione che io ho solo trovato e postato.... il sito vigileamico a volte spara qualche grande corbelleria! adesso cerco il DM. saluti rasù http://digilander.libero.it/ra.su
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Messaggioil 30/05/2006, 12:53

presa da un forum in cui i vigili urbani si mettono d'accordo per sanzionarci meglio (ma lo fanno per il nostro bene!) telchì: Trova applicazione l'art. 78 in concorso con l'art. 71 La separazione tra il vano guida e il vano adibito al trasporto della merce é elencato nell'appendice V del regolamento es il riferimento é al DM n. 326 del 25/03/1996 Regolamento concernente prescrizioni tecniche per la protezione degli occupanti degli autocarri contro lo spostamento del carico,Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 1996, n. 144. IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada» come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, ed in particolare l'art. 71 che prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione siano emanate le prescrizioni tecniche afferenti alle caratteristiche costruttive e di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e l'art. 232 che attribuisce a detti decreti natura regolamentare; Visto l'art. 227 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» che individua nell'appendice V al titolo III le caratteristiche costruttive e funzionali oggetto di decreti del Ministro dei trasporti ed in particolare il punto «D», lettera g), dell'appendice citata: «Protezione contro lo spostamento del carico»; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 maggio 1995; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 4722 del 24 ottobre 1995); Adotta il seguente regolamento: 1. Prescrizioni generali. 1. Gli autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera d), del nuovo codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (2), debbono essere muniti di una cabina di guida separata dal vano destinato alla merce. 2. Qualora si tratti di autocarri con carrozzeria chiusa o furgone, che nel seguito verrà comunque denominata furgone, anche se derivati da autoveicoli in origine destinati ad usi diversi dal trasporto di cose, deve essere realizzata una separazione tra vano di guida e vano merce, fissata in modo solido ed inamovibile alla carrozzeria. 3. Le prescrizioni minime cui tale separazione deve rispondere sono dettate in relazione alla massa complessiva a pieno carico dei veicoli cui si riferiscono congiuntamente o in alternativa alle procedure di omologazione del tipo o di approvazione in unico esemplare. (2) Riportato al n. A/CCII. 2. Prescrizioni applicabili alla omologazione del tipo. 1. Furgoni di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate: per tali veicoli deve essere assicurata la protezione totale degli occupanti del vano guida, separando quest'ultimo dal vano di carico con un divisorio inamovibile esteso dal pavimento fino al tetto del veicolo, che potrà essere realizzato con barre orizzontali distanti tra loro non più di 12 centimetri o con sistemi di equivalente efficacia. 2. Furgoni di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate non derivati da autovetture: per tali veicoli deve essere assicurata la protezione del vano di guida, almeno per il posto del conducente ed i comandi di guida. Anche in questo caso la protezione, che deve estendersi dal pavimento al tetto del veicolo, deve essere realizzata con barre orizzontali distanti tra loro non più di 12 centimetri o con sistemi di equivalente efficacia. 3. Veicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate derivati da autovetture: per tali veicoli si applicano le stesse disposizioni previste per i furgoni di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. ------------------ 3. Prescrizioni applicabili all'approvazione in unico esemplare. 1. Furgoni derivati da allestimento di autotelai cabinati o diversi da quelli indicati nel successivo comma 2: per tali veicoli si applicano le stesse disposizioni stabilite all'art. 2, comma 1. 2. Furgoni realizzati mediante trasformazione di autovetture: per tali veicoli, in sede di visita e prova, deve essere accertata l'esistenza di un divisorio conforme a quello installato nel corrispondente veicolo di tipo omologato. ------------------------ 4. Omologazione del tipo di veicoli prodotti da industrie comunitarie. 1. In deroga alle prescrizioni stabilite all'art. 1, in sede di omologazione del tipo di veicoli prodotti da industrie di altri Stati membri della CEE, possono essere accettati divisioni conformi alle prescrizioni in vigore nello Stato membro nel quale sono stati prodotti, purché riconosciuti di equivalente efficacia a quelli prescritti nelle presenti norme dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. ------------------------ 5. Disposizioni transitorie. 1. Tutte le omologazioni accordate in applicazione delle precedenti norme restano valide. ------------------------ saluti rasù http://digilander.libero.it/ra.su
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Messaggioil 30/05/2006, 13:29

Io leggerei l'ultimo punto come: "quello che c'era prima va bene", o no? Andrea Ho speso un sacco di soldi in donne, birra e Land Rover, tutti gli altri li ho sperperati.
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Messaggioil 30/05/2006, 16:05

parrebbe di si.... Saluti. Roberto
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Messaggioil 30/05/2006, 21:08

la tolgo subito,non ho il cane... hehehe Hey Cayenne! Follow me .......if you can!
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Messaggioil 30/05/2006, 23:43

Prima di toglierla e rischiare multe e collaudi forzati, meglio chiedere una conferma alla polizia stradale oppure alla motorizzazione, portandosi dietro magari una copia del decreto ministeriale casomai non ne fossero a conoscenza...., mi fa strano che tutti gli autocarri, anche ante 1996 ce l' abbiano se non era già obbligatoria. Saluti. Roberto
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Messaggioil 31/05/2006, 13:49

roby, nei manuali ricmbi italiani,che tu sappia,è mai esistita una griglia di separazione del carico originale della casa? in base al decreto dovrebbe far parte dell'omologazione originale, se non esiste è probabile che non fosse obbligatoria in origine! saluti rasù http://digilander.libero.it/ra.su
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Messaggioil 31/05/2006, 14:04

Il mio vicino ha una Serie III, autocarro da sempre ed in effetti ha una griglia di separazione zincata originale... Andrea Ho speso un sacco di soldi in donne, birra e Land Rover, tutti gli altri li ho sperperati.
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Messaggioil 31/05/2006, 15:58

Su nessun catalogo ricambi l' ho mai vista, e ci sono tutte le varianti per le nazioni in cui venivano esportate, per cui anche io inizio a pensare che prima del 1996 non fosse obbligatoria. Però sono sicuro che su molte macchine convertite in autocarro prima di quell' anno venisse in ogni caso montata, strano se non era obbligatorio...il mistero si infittisce. Saluti. Roberto
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Messaggioil 31/05/2006, 17:09

Roberto, nessun mistero. La griglia di separazione tra carico ed abitacolo è una questione di buonsenso se porti scatoloni ed altri materiali... Andrea Ho speso un sacco di soldi in donne, birra e Land Rover, tutti gli altri li ho sperperati.
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