da un comunicato asaps, per quel che vale:
5. L'ipotesi della violazione di cui all'articolo 2 del D.M. 25 marzo 1996 nr. 326 per quanto riguarda la rimozione della protezione metallica costituita da barre orizzontali distanti tra loro non più di 12 centimetri del vano di guida degli autocarri, NON costituisce la violazione dell'articolo 82 del Codice della Strada, bensì quella dell'articolo 78 perché non è stata modificata la destinazione del veicolo, ma le prescrizioni relative alle caratteristiche costruttive in sede di omologazione.
in passato mi pareva di aver trovato fonti attendibili che segnalavano come obbligatoria la grata divisoria solo a partire dai veicoli immatricolati nel 96
saluti
rasù

http://digilander.libero.it/ra.su