Torno alla carica dopo alcuni giorni di paziente attesa nella speranza di leggere da qualcuno di noi notizie preziose ed utili a dirimere la questione tanto dibattuta. Purtroppo così non è stato (a mio parere) ovviamente non per colpa o ignoranza nostra ma per la nebulosità dell'intera stessa questione.
Mi limito quindi a riportare le due seguenti informazioni citandone la relativa fonte.
Articolo 63
Legge 21 novembre 2000, n.342
Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli
Art. 63
Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli per i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.
Fonte:
http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili ... lo-63.htmlDeterminazione ASI 2014
Determinazione ASI per l’indicazione di veicoli di particolare interesse storico e collezionistico (art. 63, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n. 342)
Il Consiglio dell’ASI,
preso atto:
- Che il Decreto 17 dicembre 2009 – 19 marzo 2010, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disciplinato, tra l’altro, modalità e procedure per acquisire la qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico, ai fini della circolazione, dello stesso;
- Che un’unica qualifica e procedura, valida sia per la circolazione che per ottenere i benefici fiscali in materia di tasse automobilistiche, risponde meglio ai criteri della semplificazione e della univocità di definizione
determina,
ex art. 63, comma 3, Legge 342/2000, che per il 2014 sono da ritenersi veicoli di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli costruiti entro il 31.12.1994, e che, avendo le caratteristiche previste dal Decreto Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 17 dicembre 2009 – 19 marzo 2010, per il rilascio del Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica, -siano iscritti nei propri Registri ASI ai fini fiscali e venga loro rilasciato l’Attestato di Datazione e Storicità (ad probationem)-.
La procedura attuativa per l’individuazione dei veicoli suddetti, prevista dalla normativa richiamata, è quella indicata per il rilascio del Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica, di cui agli artt. 1 e 3 del D.M. sopra indicato.
Fonte:
http://www.asifed.it/normative/note-informative/Fino a qui ho riportato le notizie tali e quali le ho reperite.
Ora però vi faccio notare queste due cose:
la lege 342 dice al punto
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente. E difatti ASI:
determina,
ex art. 63, comma 3, Legge 342/2000, che per il 2014 sono da ritenersi veicoli di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli costruiti entro il 31.12.1994,
A mio parere, a nulla vale la sua aggiunta
-siano iscritti nei propri Registri ASI ai fini fiscali e venga loro rilasciato l’Attestato di Datazione e Storicità (ad probationem)-.Non vale semplicemente perchè ASI è un privato tanto quanto me e non può in alcun modo avanzare alcuna pretesa che io mi iscriva ad un qualsiasi registro per poter usufruire di una legge dello stato. La legge dello stato vale e vige per sua natura su tutto e su tutti, senza bisogno di essere ulteriormente avvalorata da un privato.
L'eventuale abrogazione per effetto della finanziaria 2015 degli articoli tanto dibattuti non ha efficacia retroattiva perchè la giurisprudenza dice che per sua natura giuridica il termine abrogare non ha efficacia retroattiva.
Quindi per tutti i veicoli costruiti entro il 31.12.1994 la legge dovrà restare valida.