landy76 ha scritto:Siete sicuri? Una volta era così. Almeno per una ditta è diverso. Se io guido il camion del mio principale che ha su il Cb non devo pagare anche io la tassa perché il Cb è intestato al proprietario dell apparato.
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Moghi ha scritto:Si ma se ti fermano e ti chiedono concessione e bollettino pagato?
birrone ha scritto:Evidentemente li porta dietro sul camion, insieme all'apparecchio.
Moghi ha scritto:Mi pare il minimo, visto che è un obbligo.
Il problema "potrebbe" essere che il nome nella patente risulterà diverso da quello su concessione e bollettino.
Moghi ha scritto:Chiedo scusa,
non conoscevo la possibilità di richiedere la concessione CB in esercizio di impresa.
robertot ha scritto:un consiglio ? PAGALA !!!
la " TASSA" ( che tassa non è, ma contributo) costa 12 euro l' anno... la sanzione:
"Violazione degli obblighi" 1. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver ottenuto il diritto d’uso della frequenza da utilizzare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro. 2. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver conseguito l’autorizzazione generale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro. 3. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari ai contributi di cui all’articolo 116, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all’anno. 4. L’effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto indicato nel provvedimento di concessione del diritto d’uso di frequenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro. 5. L’effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto previsto per le autorizzazioni generali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro. 6. I trasgressori che per effetto della violazione commessa, di cui ai commi 4 e 5, si sono sottratti al pagamento di un maggior contributo, sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo cui si sono sottratti; tale somma non può essere inferiore al contributo previsto per un anno. 7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall’autorità giudiziaria, e fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, il Ministero, ove il trasgressore non provveda a disattivare l’impianto ritenuto abusivo, può procedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l’impianto stesso. 8. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, spetta al Ministero. Capisco che sono cifre da capogiro, ma sono solamente il residuo storico dei cosiddetti "anni di piombo"
e la sanzione, se non erro, va pure segnalata nel casellario giudiziario........
ciao Roberto
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