il 15/09/2020, 15:33
Lo hanno scritto molto chiaro, in varie occasioni: Qualcuno sostiene erroneamente che la scomparsa della categoria “uso promiscuo” abbia “legalizzato” gli autocarri ad essere usati come fossero vetture. Questo è scorretto.
La scomparsa della categoria “uso promiscuo” ha comportato solo ed esclusivamente questi cambiamenti: nel 1998 è stata soppressa la categoria dei veicoli destinati ad uso "PROMISCUO"; infatti gli autoveicoli della categoria M1 (autoveicoli per il trasporto di persone), per effetto della Direttiva n° 98/14/CE a partire dal 1° ottobre 1998 non possono più essere classificati "per trasporto promiscuo" , in quanto tale categoria non è stata riconosciuta dalla normativa comunitaria (Circ. Ministero dell’Interno n° 300/A/43928/105/27). Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione con la circolare prot. n.1927/FP3 del 14 dicembre 1999 nel ribadire l’idoneità, dal punto di vista tecnico, dei veicoli della categoria M1 anche al trasporto di cose, ha ritenuto che in tale categoria immatricolata per trasporto di persone, sia assorbita la categoria degli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all’articolo 54, comma 1° lettera "C" del Codice della Strada.
QUINDI I PROMISCUI SONO CONFERITI NELLA CATEGORIA M1 OVVERO AUTOVETTURE E NON GIA’ IN QUELLA N1, AUTOCARRI !!
Se non fosse abbastanza, questo concetto è stato ribadito più volte:
1) ( Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno con la nota n. 300/A/1/34115/108/68 del 6 agosto 2004) : “La scomparsa da qualche tempo della categoria di veicoli per il trasporto promiscuo (cioè per il trasporto non contemporaneo di persone e di cose) ha determinato in sede europea l'assimilazione di tali mezzi alla categoria delle autovettura (M1) per privilegiare la destinazione d'uso del trasporto di persone, e non quella degli autocarri (N1): quest'ultima non consente il trasporto di persone (tranne coloro che sono addetti al carico e allo scarico delle merci e nel numero massimo fissato dalla carta di circolazione), la prima invece consente il trasporto di cose, sia pure nel rispetto delle regole di carico del mezzo ed in modo da tutelare l'incolumità dei soggetti trasportanti.” OVVERO: anche le autovetture possono trasportare cose e merci (prima, sembrerà illogico ma è vero….ciò era vietato, OVVERO dovevi avere la omologazione “promiscuo”)
2) Successivamente “La medesima linea interpretativa è stata successivamente ribadita dallo stesso Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza con la circolare n. 300/A/1/52739/109/123/3/4 del 14 luglio 2006, laddove nel commentare le nuove disposizioni relative all’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini sugli autoveicoli, entrate in vigore per effetto dell’attuazione della direttiva 2003/20/CE (che modifica la direttiva 91/671/CEE) operata con il decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 150; nell’evidenziare che, conformemente alla regolamentazione generale europea, tale disciplina riguarda anche il trasporto dei bambini sugli autocarri di cui alle categorie internazionali N1 (autocarri leggeri), N2 ed N3 (veicoli commerciali pesanti per trasporto di cose); ha rimarcato che tale previsione, tuttavia, deve essere posta in relazione con l’art. 54, comma 1, lettera d), e con l’art. 82 del Codice della Strada «che, a bordo degli autocarri, consentono la presenza soltanto delle persone addette all’uso o al trasporto di cose, con la conseguenza che, salvo residuali ipotesi di minori lecitamente impiegati in attività lavorative complementari al trasporto, i bambini non possono prendere, di norma, posto su tali veicoli».
Ogni risposta citata nel link di Zappi fa invece sempre riferimento alla normativa del 2006 che ha tentato di dare "un colpo al cerchio e uno alla botte": La questione è stata ri-affrontata in tempi recenti, per cercare di risolvere questo problema. Nel 2006 con il provvedimento del 6 dicembre 2006 dell’Agenzia delle Entrate (G.U. n. 289 del 13/12/2006), recante: «Individuazione dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone, ai sensi dell'articolo 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», sono stati individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone.
Quindi concludendo: gli autocarri che rientrano nel Provvedimento 6 dicembre 2006 dell’Agenzia delle Entrate (G.U. n. 289 del 13/12/2006) possono stare sereni.
Per quanto riguarda l'appellarsi alla dicitura USO PROPRIO, il soggetto in questione sbaglia in quanto bisogna vedere cosa significa "USO PROPRIO", ovvero NON il significato etimologico della parola, ma il significato di Legge, che è "leggermente" diverso, ovvero: per quanto riguarda la distinzione di uso "proprio" e "di terzi", questa è normata dalla Legge 6 giugno 1974 n° 298. Leggendola è evidente la differenza tra le due situazioni, e si riferisce chiaramente ad attività commerciali, di cui "Il trasporto di merci su strada in conto proprio costituisce attività di carattere complementare ed accessorio ad altra attività (detta principale), la quale non necessariamente deve essere di natura economica". Quindi una eventuale difesa o meglio sostenimento della tesi per la quale "con l'autocarro N1 ad uso proprio ci faccio ciò che voglio" basandosi sulla definizione di "uso proprio" la vedo quantomeno labile, poichè si cerca di spostare il focus della Legge 298 dalla attività commerciale alla quale è diretta ad una attività generica (il trasporto di cose proprie: bici, go kart, ecc ecc) alla quale la Legge NON si riferisce.
Infatti, per l'art. 31 della legge 298/74, il trasporto di cose in c/proprio è inteso come “ il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, per esigenze proprie quando concorrano tutte le seguenti condizioni:
1 - DISPONIBILITA' DEI VEICOLI: il trasporto avvenga con mezzi di proprietà, o in usufrutto, locazione con facoltà di compera (leasing) o acquisto con patto di riservato dominio;
2 - GUIDA DEI VEICOLI: la guida deve essere effettuata direttamente dal proprietario o da lavoratori da questo dipendenti (1);
3 - ATTIVITA' PRINCIPALE: il trasporto non deve costituire attività economicamente prevalente, ma essere complementare ed accessoria rispetto all'attività principale (2);
4 - MERCI: le merci trasportate devono appartenere all'esercente o essere da questi prodotte o vendute, trasformate, tenute in deposito, anche con mandato a vendere o acquistare.”
Infine, se ce ne fosse ancora bisogno, vanno citate le sanzioni erogate dall'AGCM (Agenzia Garante Concorrenza e del Mercato) che ha erogato fior fiore di migliaia di euro a Toyota, Mazda, Mitsubishi e Tata per pubblicità ingannevole, facendo credere ai potenziali clienti che i pick up N1 fossero parificati nell'utilizzo agli automezzi M1
ci sono più probabilità che un asino voli che un taleban-landroverista possa accettare i cambiamenti.
L'età delle pietre non è finita per mancanza di pietre...