E' uscito da pochi giorni (il 4 luglio) il decreto legge che, tra l'altro, innova in materia di passaggi di proprietà.
Occorre sull'argomento fare chiarezza, precisando cosa realmente può fare il Comune nell'ambito della legge.
Leggiamo intanto il testo della nuova norma, ovvero l'articolo 7 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.153 dello stesso 4 luglio:
"Art. 7.
Misure urgenti in materia di passaggi di proprieta' di beni mobili registrati
1. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi puo' essere
richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono
tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati."
Due gli elementi salienti del discorso: la norma dice "autenticazione degli atti o delle dichiarazioni aventi ad oggetto ecc.", ovvero tutti gli atti e tutte le dichiarazioni, nessuno escluso; ma parla di "autenticazione". I Comuni possono dunque "autenticare" ogni documento riguardante il passaggio di proprietà. "Autenticare" vuol dire a sua volta due cose: certificare l'identità del cittadino che vuole vendere il bene e porta i relativi documenti, già preparati, allo sportello anagrafico; attestare che il cittadino ha portato all'ufficio comunale quei documenti – e dunque, in pratica, l'intenzione di vendere il bene –.
Vediamo invece cosa il Comune non può fare e perché: non può certificare che il cittadino, intenzionato a vendere il bene, sia l'effettivo proprietario di quel bene, perché il Comune non ha accesso ai registri in cui la proprietà è attestata. Non può neanche provvedere alla registrazione successiva del passaggio di proprietà, sempre perché non ha accesso ai relativi registri e perché la legge non gli attribuisce il potere di farlo.
In pratica: con la nuova normativa, il cittadino può evitare ogni spesa notarile o di agenzia. Si fa attestare, per ogni documento, la propria identità e il fatto che lo ha portato al Comune. Quindi va, ad esempio, al PRA per farsi certificare la proprietà della LR e infine per registrare il passaggio di proprietà. Prima, invece, per i passaggi di proprietà il notaio (a cui ci si rivolgeva direttamente, o tramite agenzia) era d'obbligo anche per l'accertamento di identità.
In sostanza: il Comune non fa tutta la pratica, ma la parte di "autenticazione": certificazione di identità, attestazione del fatto che il signor porcupine ha prodotto i documenti necessari a vendere la propria LR. Per il resto, il cittadino è libero di scegliere se fare da sé o affidarsi ad un notaio o ad un'agenzia.
Come si vede, in realtà al Comune non vengono attribuite nuove competenze: certificare l'identità dei cittadini è suo compito da sempre. Ciò che cambia, in concreto, riguarda la quantità (aumento della richiesta agli sportelli) e la tipologia (fare la stessa cosa per un motivo diverso, dunque nuovi moduli, nuovi archivi ecc.).
Pino
