lonerider ha scritto:sabbia ha scritto:..........................io ho un furgone di 31 anni... del valore di forse 300 euro.
Ha resistito originale perché e' stato conservato in garage per 30 anni , altrimenti 30 anni di piogge acide sai i buchi?.
Ma lo hai iscritto ASI come mezzo di interesse storico? Perchè i furgoni/autocarri, anche dopo 30 anni continuano a pagare la tassa di possesso.

Si' hai ragione, ed io non l'ho iscritto, perché non e' storico ma lo uso per trasportare roba ingombrante.
Comunque, la legge sull'esenzione dei VEICOLI storici (comma 1 art. 63 l. 342/00) parla appunto di VEICOLI, non di auto o moto.
Va da sé che l'autocarro per essere considerato VEICOLO STORICO deve avere portata azzerata sul libretto e NON essere utilizzato come bene strumentale.
Ad ogni modo quello che mi premeva far notare non e' se il mio autocarro debba pagare o meno il bollo (che io in effetti pago perché lo uso per trasportare), bensi' come questo bollo sia alla fine trascurabile a confronto dei costi sopportati per tenere in ordine il mezzo (e si' che lo uso come un mezzo qualsiasi e non come un'auto storica).
Cioe' , ben vengano collezionisti ed auto storiche.. che sono e restano comunque incentivati. Tutti gli altri ,che usano l'auto normalmente, si paghino il bollo.
A mio avviso la questione dovrebbe essere: e' sensato il costo del bollo? e' troppo alto?
Art. 63. (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i
veicoli ed i motoveicoli,
esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere all’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall’Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L’esenzione di cui al comma 1 e’ altresi’ estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine e’ ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume
....siamo zeppi di partenze intelligenti verso stupide destinazioni.....