il 23/11/2005, 19:14
Legge 21 maggio 2004, n. 128
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo
2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica
abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività
cinematografiche e dello spettacolo"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 22 maggio 2004
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la
diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonchè a sostegno delle
attività cinematografiche e dello spettacolo, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 22 maggio 2004
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi
Art. 1.
Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno
1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica
delle opere dell'ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d'autore, l'immissione
in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, e' corredata
da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla
normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata
visibilita', contiene altresi' l'indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche
violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Le relative
modalita' tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di
accordi tra la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle
categorie interessate. Fino all'adozione di tale decreto, l'avviso deve avere comunque
caratteristiche tali da consentirne l'immediata visualizzazione. Sono fatti salvi gli
articoli 71-sexies, 71-septies e 174-&ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, nonche' quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93,
e successive modificazioni.
Altroconsumo 2
2. Al comma 1 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni,
le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne
profitto".
3. Al comma 2 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) in violazione dell'art. 16, per trarne profitto, comunica al pubblico
immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi
genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;".
4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le
segnalazioni di interesse in materia di prevenzione e repressione delle violazioni di
cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni
interessate.
5. A seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i prestatori di servizi della
societa' dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,
comunicano alle autorita' di polizia le informazioni in proprio possesso utili
all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.
6. A seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, per le violazioni commesse
per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi della societa'
dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettivita' alle reti, fatto salvo
quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70, pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti
o a rimuovere i contenuti medesimi.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 e' punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. Alle violazioni di cui al
comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'art. 21 del decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70.
8. All'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili, quali flash memory
e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte";
b) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
"h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di supporti DVD e
CD e software finalizzato alla masterizzazione: 3 per cento dei relativi prezzi di
listino al rivenditore".
9. All'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i
commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo
scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti
soggetti devono presentare alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni
tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi
dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata
corresponsione del compenso, e' responsabile in solido per il pagamento il
distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonche', nei casi piu'
gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la
revoca della licenza o autorizzazione stessa.".
per la precisione.
il passo contestato è il passaggio da fini di lucro, ovvero percepire compenso, a quello di trarne profitto ovvero una qualsiasi gratificazione!
dunque attualmente anche la copia personale di un cd (o simili)al solo scopo di preservare l'integrità dell'originale, viene a configurare l'esistenza di un profitto in quanto risparmi di comprare un secondo originale in caso di guasto!
dunque nel caso cediate a terzi la copia, assolutamente non fatevi ringraziare anzi meglio essere insultati (con testimoni) al fine di non trarne profitto alcuno!
cordialmente
mauro
North-East Club Member
cordialmente
mauro
"se non te ghe ve in aderensa, te ghe va co' ignoransa"