La questione della revisione dei carrelli TATS (Trasporto Attrezzature Turistiche e Sportive) sembra non avere mai fine nel nostro Paese. Non si sa mai cosa fare per mettersi in regola. Si attende, infatti, il via per la revisione dei carrelli immatricolati dopo il 2 gennaio 1998, ma per il momento non ci sono novità. Abbiamo contattato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per ottenere precisazioni e le risposte ottenute ci hanno fatto capire che tutto è perfettamente fermo. Fino a poco tempo fa, riuscendo a far rientrare il carrelli porta barca nell’ambito d’applicazione dell’articolo 80, comma 3°, del Codice della Strada, molti Uffici della motorizzazione, al fine di “normalizzare” una situazione decisamente ingarbugliata, procedevano alla revisione secondo i criteri stabiliti per le autovetture e i “veicoli ad uso speciale”, cioè dopo 4 anni dall’iscrizione e dopo 2 dalla precedente revisione. In modo, si può dire, automatico. Ora, siccome il tutto cominciava a procedere bene e finalmente vi era chiarezza su cosa fare, come fare e quando fare, qualche “ministeriale” ha pensato di riportare la situazione nel caos precedente, sottolineando l’inapplicabilità del comma 3° dell’articolo 80 C.d.S. su richiamato, rimandando alla facoltà e ai doveri del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’onere di decidere tempi e criteri per le revisioni dei carrelli porta barche, come previsto dal comma 1° dell’articolo 80. L’ultimo decreto ministeriale per le revisione di TATS risale al 17 gennaio 2003 e ha “coperto” i carrelli immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997 e quelli revisionati entro il 31 dicembre 1998, con esclusione pertanto dei carrelli revisionati dopo il 1° gennaio 1999. I carrelli immatricolati a partire dalla data del 2 gennaio 1998 o revisionati a partire dalla data del 1° gennaio 1999, al momento possono circolare senza problemi e devono attendere il decreto ministeriale relativo alla revisione. Purtroppo accade che in caso di controllo da parte della Polizia Stradale o di altri Organi di vigilanza stradale, essendo questi veramente poco informati, diventa difficile spiegare la situazione e non è raro vengano redatti verbali, soprattutto per i carrelli più "vetusti", per la mancata revisione. Sarebbe senz'altro più facile per tutti organizzare le procedure di "collaudo" a scadenze fisse, così come è previsto per la maggiorparte dei veicoli e rimorchi.
foresta67 ha scritto:P.S.: Ricorda anche che il rimorchio deve avere la sua copertura assicurativa per il rischio statico. Costa una fesseria, ma e' obbligatoria
• Chiarimenti sulla revisioni carrelli (Appendice - Rimorchi)
I carrelli appendice, essendo considerati parte integrante dell’autoveicolo al quale sono abbinati, devono seguire l’autoveicolo alla revisione dello stesso.
I rimorchi seguono la regola della revisione autovetture.
1° revisione dopo 4 anni dall’immatricolazione.
Successive revisioni ogni 2 anni.
Verificare, comunque, annualmente il Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nella quale sono specificati i mezzi (in base all’anno di ultima revisione o prima immatricolazione) che devono essere revisionati nel corso dell’anno.
Le operazioni di revisione devono essere effettuate:
- entro il mese di rilascio della carta di circolazione, per veicoli sottoposti alla revisione per la prima volta.
- entro il mese corrispondente a quello di effettuazione dell’ultima revisione, per i veicolo che l’abbiano già effettuata.
• E' obbligatoria l'assicurazione per i rimorchi?
E’ obbligatoria una polizza relativa al Rischio Statico del rimorchio.
orlando67 ha scritto:mah, io ho un carrello, che peraltro non vedo da due anni, e ricordo di aver pagato una tassa di circolazione. Però francamente dovrei rinfrescarmi le idee. Comunque è una sciocchezza e solo se circoli.
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